Ormai da diversi anni si tiene un lungo dibattito sul tema dell’equiparazione del tesserato al socio di un’associazione o società sportiva dilettantistica ai fini della defiscalizzazione per le attività istituzionali previste dallo statuto.

Il problema, aldilà delle discordanti opinioni, sembra comunque ben definito da una presa di posizione da parte della Agenzia delle Entrate: “Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa” di cui al combinato disposto dell’art. 148 Tuir e 4 dpr. 633/72 “si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva)” (R.M. n.38/E del 17 maggio 2010).

L’assunto dell’equivalenza, ai fini fiscali, del tesseramento al vincolo associativo, riconosciuto dalla Agenzia delle Entrate, condivisibile e conforme alla previsione delle norme citate, ha portato anche molte associazioni, al fine di limitare i problemi di governance e di partecipazione ai momenti assembleari, spesso oggetto di rilievo in sede di accertamento, a ridurre il numero degli associati per incrementare quello dei semplici “tesserati”.

Come primo punto però occorre precisare che il termine si usa con riferimento ai regolamenti dell’ente sportivo nazionale al quale il sodalizio sportivo è affiliato. Pertanto, più correttamente, andrebbe scritto tesserato alla Federazione o all’Ente di Promozione Sportiva. Ai fini in esame è, del tutto irrilevante, la circostanza che l’associazione o società sportiva rilasci “anche” una sua tessera di riconoscimento che, come tale, non ha alcun rilievo giuridico.

Definito ciò va subito affermato che, ai fini fiscali la diversificazione circa la natura del tesseramento è irrilevante e, pertanto, possiamo sicuramente affermare che, ai fini fiscali, il trattamento dei corrispettivi versato dai tesserati all’ente sportivo nazionale presso il quale è affiliato il sodalizio sportivo che fornisce il servizio è equiparato al corrispettivo versato dall’associato al medesimo sodalizio indipendentemente dalla natura del tesseramento stesso.

Punto fondamentale per usufruire di questo opportunità è comunque avere uno Statuto che preveda la situazione in oggetto. Sotto alleghiamo ad esempio due punti da inserire nello statuto al fine di creare i necessari distinguo.

“SOCI:

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri. L’ammissione a socio dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Tutti i soci hanno diritto di:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 13 del presente Statuto.

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

TESSERATI:

Sono Tesserati Praticanti dell’Associazione tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto, decidono liberamente di non prendere parte attivamente alla vita gestionale e sociale – condizione richiesta per l’ottenimento della qualifica di socio – dell’associazione, ma soltanto di prendere parte alle manifestazioni istituzionali da essa organizzate.”

Matteo Giusti – Segretario Regionale MSP Toscana – segretario@msptoscana.it

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Fonti: 

  • Guido Martinelli, Socio o Tesserati?, 2014, Euroconference News
  • Differenza tra socio e tesserato in un’Associazione Sportiva Dilettantistica, 2016, Asso360