CONSULENZA E SERVIZI

PROMOZIONE SPORTIVA

FORMAZIONE

Il Movimento Sportivo Popolare Italia (in sigla MSP Italia) è una Associazione dalle molteplici caratteristiche, che lo rendono un Ente coinvolto nella promozione dello sport, della salute e del volontariato. Questa pluralità di aspetti è confermata dai riconoscimenti che il MSP Italia ha saputo ottenere nel corso dei suoi numerosi anni di attività.
Fondato dal Prof. Gian Francesco Lupattelli nel 1984, il MSP Italia riceve nello stesso anno il riconoscimento di Ente di Promozione dal CONI (Decr. Legis. Riordino del CONI del 23/07/1999, n° 242); nel 1989 il Ministero dell’Interno riconosce il MSP Italia quale ente Nazionale con finalità assistenziali; il 2 giugno 1995 è inserito nell’elenco delle Associazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto n. 623/97 del 25 marzo 1977) allo scopo di formare e preparare i futuri volontari in ambito sportivo che entrano a far parte del Corpo Nazionale Volontari “Sport Sicuro”; infine nel 2002 riesce ad ottenere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (oggi Ministero della Solidarietà Sociale) il riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale (ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n° 383 con il n. 59 del 21 novembre 2002).

MSP Italia è un Ente di dimensione nazionale, presente sul territorio con circa 5.100 associazioni e 503.896 tesserati, che fruisce, per l’organizzazione, la gestione, lo sviluppo e l’articolazione delle varie attività, di una struttura composta di propri Comitati Regionali e Provinciali presenti sull’intero territorio nazionale. MSP Italia propone, attraverso gli stessi, l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle attività sportive, sia a carattere amatoriale che promozionale, con l’interesse rivolto a tutte le realtà sociali, attraverso l’indizione di manifestazioni, di incontri e convegni, di corsi di qualificazione per dirigenti e tecnici, rivolti anche al settore educativo, ricreativo e del tempo libero e annoverando tra i suoi affiliati anche Associazioni Sportive Nazionali.

MSP Italia è particolarmente attenta allo sviluppo di nuove discipline sportive frutto di esperienze consistenti nell’innovazione e nella scoperta di diverse forme di svago nel tempo libero. MSP Italia si avvale della dedizione e della passione dei suoi dirigenti, tecnici ed atleti, che costituiscono il motore e l’essenza stessa di tutte le attività sportive, sia amatoriali che ricreative, sulla base di un puro volontariato.

 

MSP Italia inoltre è uno dei fondatori e maggiori promotori a livello europeo dell’attività di ACES Europe, un’organizzazione no-profit con sede a Bruxelles, che assegna ogni anno dal 2001 i riconoscimenti di Capitale Europea, Città, Comunità e Cittadina dello Sport. L’assegnazioni di tali riconoscimenti vengono fatte da ACES Europe, secondo i principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di aggregazione della società, miglioramento della qualità della vita, del benessere psicofisico e della piena integrazione delle varie classi sociali all’interno delle comunità. ACES è riconosciuta dalla European Commission in the White Paper (Art. 50).

SETTORE CINOFILIA MSP TOSCANA

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020 MSP TOSCANA

DISCIPLINE

TENNIS

PADEL

CALCIO A 5/7

TENNIS TAVOLO

PODISMO

ARTI MARZIALI

FITNESS

DANZA

CINOFILIA

NEWS

ARCHIVIO DOCUMENTI

FAQ | DOMANDE FREQUENTI

Questa sezione è utile per rispondere a tutte quelle che sono le domande più frequenti del mondo dello Sport o più in generale di tutto l’Associazionismo.

CHI SONO I SOCI E CHI I TESSERATI?

Ormai da diversi anni si tiene un lungo dibattito sul tema dell’equiparazione del tesserato al socio di un’associazione o società sportiva dilettantistica ai fini della defiscalizzazione per le attività istituzionali previste dallo statuto.

Il problema, aldilà delle discordanti opinioni, sembra comunque ben definito da una presa di posizione da parte della Agenzia delle Entrate: “Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa” di cui al combinato disposto dell’art. 148 Tuir e 4 dpr. 633/72 “si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva)” (R.M. n.38/E del 17 maggio 2010).

L’assunto dell’equivalenza, ai fini fiscali, del tesseramento al vincolo associativo, riconosciuto dalla Agenzia delle Entrate, condivisibile e conforme alla previsione delle norme citate, ha portato anche molte associazioni, al fine di limitare i problemi di governance e di partecipazione ai momenti assembleari, spesso oggetto di rilievo in sede di accertamento, a ridurre il numero degli associati per incrementare quello dei semplici “tesserati”.

Come primo punto però occorre precisare che il termine si usa con riferimento ai regolamenti dell’ente sportivo nazionale al quale il sodalizio sportivo è affiliato. Pertanto, più correttamente, andrebbe scritto tesserato alla Federazione o all’Ente di Promozione Sportiva. Ai fini in esame è, del tutto irrilevante, la circostanza che l’associazione o società sportiva rilasci “anche” una sua tessera di riconoscimento che, come tale, non ha alcun rilievo giuridico.

Definito ciò va subito affermato che, ai fini fiscali la diversificazione circa la natura del tesseramento è irrilevante e, pertanto, possiamo sicuramente affermare che, ai fini fiscali, il trattamento dei corrispettivi versato dai tesserati all’ente sportivo nazionale presso il quale è affiliato il sodalizio sportivo che fornisce il servizio è equiparato al corrispettivo versato dall’associato al medesimo sodalizio indipendentemente dalla natura del tesseramento stesso.

Punto fondamentale per usufruire di questo opportunità è comunque avere uno Statuto che preveda la situazione in oggetto. Sotto alleghiamo ad esempio due punti da inserire nello statuto al fine di creare i necessari distinguo.

“SOCI:

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri. L’ammissione a socio dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Tutti i soci hanno diritto di:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 13 del presente Statuto.

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

TESSERATI:

Sono Tesserati Praticanti dell’Associazione tutti coloro che, pur condividendo le finalità ed i principi ispiratori e accettando lo Statuto, decidono liberamente di non prendere parte attivamente alla vita gestionale e sociale – condizione richiesta per l’ottenimento della qualifica di socio – dell’associazione, ma soltanto di prendere parte alle manifestazioni istituzionali da essa organizzate.”

Matteo Giusti – Segretario Regionale MSP Toscana – segretario@msptoscana.it

***

Fonti:

Guido Martinelli, Socio o Tesserati?, 2014, Euroconference News
Differenza tra socio e tesserato in un’Associazione Sportiva Dilettantistica, 2016, Asso360

COS'E' SPORT E COSA NON LO E'?

Il nuovo elenco delle Discipline riconosciute dal CONI sta destando molte polemiche e molte preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Il paradosso è che un gioco come la Morra, inserito nella “Tabella dei giochi proibiti nei locali pubblici italiani”, venga riconosciuto dal CONI e invece vengano disconosciuti un’infinità di altri Sport molto praticati e certamente più “sportivi”. Attendendo gli esiti futuri per scoprire se il CONI darà ascolto alle “voci contro”, alleghiamo l’elenco e un articolo che potrà aiutarVi nel far chiarezza.

Matteo Giusti – Segretario Regionale MSP Toscana – segretario@msptoscana.it

***

Testo integrale Deliberazione n° 1566 del 20 Dicembre 2016
Attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

All’inizio di ogni anno rinfreschiamo alcuni elementi importanti soprattutto per chi usufruisce di regimi agevolativi come nel caso di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Per costoro infatti è della massima importanza conoscere se la disciplina che viene applicata nella relativo centro sportivo di riferimento sia o meno beneficiaria delle agevolazioni concesse ovvero se sia riconosciuta o meno come disciplina sportiva dal Coni e inserite all’interno del Registro tenuto dal CONI e quindi ammessa nel regime di agevolazioni che ne derivano.

A tal fine è bene ricordare che l’iscrizione al Registro tenuto dal Coni viene effettuata per il tramite dell’affiliazione a una federazione sportiva o enti di promozione sportiva (FSN – DSA – EPS). Attenzione: è il CONI che decide cosa è sport e cosa non lo è ( ad esempio anche gli scacchi sono considerati sport) e il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato attualmente 396 discipline sportive. È ovvio quindi che una discliplina sebbene sia considerata sportiva se non è prevista dal CONI non è considerata tale e non ammette agevolazioni fiscali per conseguenza. (Yoga, Pilates, Shiatsu, Krav-Maga, Soft Ait, PaintBall, etc).

L’iscrizione quindi andrà fatta dal’associazione o società sportiva dilettantistica scegliendo il relativo campo di appartenenza tra quelli previsti dal CONI attenendosi alle relative definizioni previste dallo statuto.

Pertanto non sarà possibile per attività di tipo Yoga, Pilates, Shiatsu, Zumbafitness, Crossfit iscriversi scegliendo la disciplina n°117 (“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) oppure per Le attività di Soft Air e Paintball iscriversi sotto la categoria del Tiro Dinamico Sportivo .

E’ solo un esempio di come la giusta attenzione possa evitare una Ispezione Fiscale o previdenziale con eventuale contestazione dell’uso del regime dei 7.500€ in considerazione del fatto che la ASD possa non aver riportato nello Statuto, nel proprio regolamento o nella gestione della attività esercitata, l’esatta definizione corrispondente alla disciplina prevista dall’elenco specifico del CONI.

Articolo in corsivo tratto da: http://www.turismoefisco.it/

COSA SONO L'AFFILIAZIONE NELLO SPORT ED IL REGISTRO CONI?

 

Per quanto riguardo le Associazioni o le Società Sportive Dilettantistiche, affiliarsi vuol dire entrare a far parte dell’ordinamento sportivo. L’affiliazione è l’atto con cui le associazioni/società sportive acquistano il complesso di diritti ed obblighi nascenti dalle norme amministrative, disciplinari, economiche e giuridiche che riguardano l’attività sportiva in ambito sportivo nazionale.

Le sopra nominate possono affiliarsi a una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva (come ad esempio MSP Italia); tutti questi organismi devono essere riconosciuti dal CONI affinché si possa procedere all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. La società sportiva senza affiliazione non può essere iscritta al Registro, e pertanto sprovvista del requisito, non può svolgere attività sportiva senza che essa venga inquadrata come attività commerciale. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate. La mancata presenza di un Codice Fiscale di le associazioni/società sportive in tali elenchi può già di per sé essere il motivo scatenante di un controllo da parte degli organi preposti. I requisiti per la suddetta iscrizione stanno diventando negli ultimi anni sempre più stringenti (i soggetti sono tenuti a certificare un numero minimo di tesserati e la partecipazione a attività sportive certificate da Federazioni, Discipline o Enti), al fine di ripulire il Registro da tante società che risultano essere inattive o addirittura fittizie.

Detto questo occorre specificare che le Associazioni e Società possono avere più di un’Affiliazione con gli organismi sopracitati, lavorando con più Federazioni o più Enti a seconda delle varie tipologie di attività organizzata (es.1 una società di calcio può allo stesso tempo avere una squadra dilettante partecipante ai campionati FIGC, una squadra partecipante ai campionati MSP Italia e una squadra partecipante ai campionati CSI; es. una Polisportiva potrà ad esempio partecipare al campionato di Padel con MSP Italia e al campionato di Judo col CSI). Requisito fondamentale resta il fatto che per ogni affiliazione debba corrispondere un’iscrizione al Registro CONI univoca, quindi ogni organismo presso cui un’Associazione e Società si affili, dovrà ripetere la procedura per l’ottenimento di un diverso numero d’iscrizione al Registro (es.1 una affiliazione = un numero di iscrizione al Registro CONI; es.2 tre affiliazioni = tre numeri d’iscrizione al Registro CONI).

Naturalmente oltre alle sopracitate ragioni, legate a motivi sportivi o strettamente fiscali, legali e burocratici, cosa vuole dire affiliarsi a un Organismo? Affiliarsi vuol dire accettare le norme e i regolamenti di tale Organismo, ma soprattutto vuol dire condividerne gli ideali e le finalità, un particolarità che non può essere certo dimenticata.

Matteo Giusti – Segretario Regionale MSP Toscana – segretario@msptoscana.it

 

COS'E' IL MODELLO EAS? QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATO?

Cos’è il Modello e chi interessa?
Il modello EAS (che sta per: Enti ASsociativi), ovvero per esteso il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, è un documento che deve essere presentato dai suddetti per usufruire del fatto che “Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non siano imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.” N.B. Nonostante si parli di Enti Associativi, il suddetto modello deve essere presentato anche dalle S.S.D. a R.L. (Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata) per poter anch’esse considerare non imponibili “i corrispettivi, le quote e i contributi”. Quindi si deduce che gli Enti che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS da compilare in via telematica, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Il provvedimento riguarda quasi tutte le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata, dal momento che è obbligatorio per tutti quegli Enti che svolgono un’attività promiscua a sfondo sia istituzionale che commerciale. La mancata presentazione del Modello EAS in caso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, comporta la perdita dei benefici fiscali destinati alle suddette organizzazioni.

***

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “Modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli Enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”. In caso di ritardo della presentazione la legge consente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, oltre il termine dei 60 gg. la remissione in bonis col pagamento di una sanzione da € 258,00 (da effettuare comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo alla costituzione, in quanto dopo tale data si resta comunque scoperti per l’anno precedente).

***

Esistono associazioni esonerate dalla compilazione del modulo?

Si, non tutte le associazioni sono obbligate alla compilazione del modulo, esistono alcune categorie specifiche che ne risultano esenti e sono le seguenti:

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale

le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)

i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.

le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997

gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate

le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)

le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000

le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo

le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime

l’Anci, comprese le articolazioni territoriali

le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)

le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa

le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

***

Il Modello EAS deve essere ripresentato?

Dal punto di vista della legge il modello EAS può essere compilato ed inviato una sola volta nella vita dell’Ente, tuttavia in caso di modifica di determinati dati, va ripresentato entro il 31 marzo dell’anno successivo alle variazioni che hanno preso piede nell’anno precedente (quindi, per le variazioni del 2016, il termine è il 31 marzo 2017).

Il Modello comunque non deve essere ripresentato per ogni tipo di variazione, infatti come comunicato dall’Agenzia dell’Entrate non va fatto per i seguenti tipi di modifiche:

modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;

modifica dell’ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente;

modifica del costo sostenuto per messaggi pubblicitari;

modifica dell’ammontare delle entrate;

modifica del numero dei soci o tesserati dell’ente associativo;

modifica dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute;

modifica dell’ammontare dei contributi pubblici ricevuti;

modifica del numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi.

***

Matteo Giusti – Segretario Regionale MSP Toscana – segretario@msptoscana.it

UN'ASSOCIAZIONE PUO' AFFITTARE A PAGAMENTO I SUOI LOCALI A TERZI?

Dal punto di vista giuridico se gli immobili in questione sono locali ad uso diverso dall’abitazione, purché non siano adibiti a usi industriali, commerciali e artigianali, le fattispecie di Associazioni o Circoli, rientrano nell’ambito delle locazioni non abitative ad uso transitorio occasionale di cui al quinto comma dell’articolo 27 delle legge 392/1978. Conseguentemente si può concedere in locazione l’immobile o parte di esso per feste private, riunioni di condominio ecc. ecc. a uno o più conduttori, stipulando il relativo contratto di locazione e dando atto in forma scritta (nonostante sia destinato ad avere una durata di poche ore) all’esigenza transitoria che in concreto ha giustificato la sottrazione del rapporto locativo al limite legale di durata (6 anni). Se il contratto è inferiore ai 30 giorni non è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso, ma solo in caso debba essere impugnato (anche con registrazione tardiva). I requisiti richiesti sono gli stessi dei locali commerciali (conformità impianti, agibilità ecc.).

Naturalmente se l’immobile non fosse di proprietà dell’Associazione o del Circolo e quest’ultimo avesse a sua volta un contratto di locazione o di comodato d’uso bisogna che questa scrittura preveda la possibilità di subaffitto.

Premettendo che dal punto di vista fiscale, a mio avviso, le operazioni di locazione sarebbe raccomandabile considerarle sempre attività commerciali anche se rivolte a soci o ad associazioni o circoli affiliati alla stessa APS/FSN/EPS nazionale o federate a esse, in alcune correnti di pensiero le operazioni sarebbero da considerare defiscalizzate per le suddette categorie, arrivando al sottostante quadro riportante le due ipotesi:

1) La sede dell’Associazione viene locata ad Associazioni affiliate alla stessa APS/FSN/EPS nazionale oppure a soci dello stesso APS/FSN/EPS o federate a esse – Può rientrare tra le entrate istituzionali e basterebbe quindi una sola ricevuta non fiscale (e quindi non ivata) per poter riscuotere il pagamento.

2) La sede dell’Associazione viene locata a privati/aziende/Associazioni terze non affiliate alla stessa APS/FSN/EPS nazionale o federate a esse – Si tratta di una vera e propria attività commerciale che può essere fatta se l’Associazione è in possesso di una partita iva. Si dovrà emettere una fattura e su di essa pagare IVA, IRES ed IRAP in relazione al regime fiscale di appartenenza (se il regime è il 398/91 se ne possono intuire i benefici).

Matteo Giusti – Segretario Regionale MSP Toscana – segretario@msptoscana.it

CONTATTI

MSP Toscana ha sede in via Giuseppe Valentini nel celebre complesso del Prato City al piano ammezzato (superata la portineria, subito a sinistra, fino alla rampa di scale, a dritto al primo pianerottolo e poi a destra).

Orario d’apertura al pubblico: la mattina dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; il pomeriggio del Lunedì e del Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,00; il pomeriggio del Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

 

MSP ITALIA – COMITATO REGIONALE TOSCANA

Via Giuseppe Valentini, 7 – 59100 Prato (PO)

Tel. 0574 592237– Fax 0574 1741267

e-mail: toscana@mspitalia.it

 

Presidente – Fabio Pientini

presidente@msptoscana.it

cell. 320 0770928

Segretario – Matteo Giusti

segretario@msptoscana.it

cell. 333 5687813

 

GDPR 2016

2 + 12 =