Il nuovo elenco delle Discipline riconosciute dal CONI sta destando molte polemiche e molte preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Il paradosso è che un gioco come la Morra, inserito nella “Tabella dei giochi proibiti nei locali pubblici italiani”, venga riconosciuto dal CONI e invece vengano disconosciuti un’infinità di altri Sport molto praticati e certamente più “sportivi”. Attendendo gli esiti futuri per scoprire se il CONI darà ascolto alle “voci contro”, alleghiamo l’elenco e un articolo che potrà aiutarVi nel far chiarezza. 

Matteo Giusti – Segretario Regionale MSP Toscana – segretario@msptoscana.it

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Attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

All’inizio di ogni anno rinfreschiamo alcuni elementi importanti soprattutto per chi usufruisce di regimi agevolativi come nel caso di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Per costoro infatti è della massima importanza conoscere se la disciplina che viene applicata nella relativo centro sportivo di riferimento sia o meno beneficiaria delle agevolazioni concesse ovvero se sia riconosciuta o meno come disciplina sportiva dal Coni e inserite all’interno del Registro tenuto dal CONI e quindi  ammessa nel regime di agevolazioni che ne derivano.

A tal fine è bene ricordare che l’iscrizione al Registro tenuto dal  Coni viene effettuata per il tramite dell’affiliazione a una federazione sportiva o enti di promozione sportiva (FSN – DSA – EPS). Attenzione: è il CONI che decide cosa è sport e cosa non lo è ( ad esempio anche gli scacchi sono considerati sport) e il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato attualmente  396 discipline sportive. È ovvio quindi che una discliplina sebbene sia considerata sportiva se non è prevista dal CONI non è considerata tale e non ammette agevolazioni fiscali per conseguenza. (Yoga, Pilates, Shiatsu, Krav-Maga, Soft Ait, PaintBall, etc).

L’iscrizione quindi andrà fatta dal’associazione o società sportiva dilettantistica scegliendo il relativo campo di appartenenza tra quelli previsti dal CONI attenendosi alle relative definizioni previste dallo statuto.

Pertanto non sarà possibile per attività di tipo Yoga, Pilates, Shiatsu, Zumbafitness, Crossfit iscriversi scegliendo la disciplina n°117 (“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) oppure per Le attività di Soft Air e Paintball iscriversi sotto la categoria del Tiro Dinamico Sportivo .

E’ solo un esempio di come la giusta attenzione possa evitare una Ispezione Fiscale o previdenziale con eventuale contestazione dell’uso del regime dei 7.500€ in considerazione del fatto che la ASD possa non aver riportato nello Statuto, nel proprio regolamento o nella gestione della attività esercitata, l’esatta definizione corrispondente alla disciplina prevista dall’elenco specifico del CONI.

Articolo in corsivo tratto da: http://www.turismoefisco.it/